TESTO DEL DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 - Criteri generali di
sicurezza antincendio per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Allegato I - Linee guida per la valutazione dei rischi di
incendio nei luoghi di lavoro
Allegato II - Misure intese a ridurre la probabilità di
insorgenza degli incendi
Allegato III - Misure relative alle vie di uscita in caso
di incendio
Allegato IV - Misure per la rivelazione e l'allarme in caso
di incendio
Allegato V - Attrezzature ed impianti di estinzione degli
incendi
Allegato VI - Controlli e manutenzione sulle misure di
protezione antincendio
Allegato VII - Informazione e formazione antincendio
Allegato VIII - Pianificazione delle procedure da attuare
in caso di incendio
Allegato IX - Contenuti minimi dei corsi di formazione per
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze,
in relazione al livello di rischio dell'attività
Allegato X - Luoghi di lavoro ove si svolgono attività dall'art. 6,
comma 3
TESTO
Il Ministro dell'interno di concerto con il
Ministro del Lavoro e della previdenza sociale
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955;
Vista la legge 26 luglio 1956, n. 966;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242;
Vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13
del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta:
Art. 1 - Oggetto - campo
di applicazione - 1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al
disposto dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro
ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al
fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle
attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 30,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come
modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3.Per le attività che si svolgono nei
cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996,
n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche,
soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli
articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto
si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7.
Art. 2 - Valutazione dei
rischi di incendio - 1. La valutazione dei rischi di incendio e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono la parte
specifica del documento di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo n.
626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono
altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle
emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma
1, del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può
essere effettuata i conformità ai criteri di cui all'allegato I.
4. Nel documento di valutazione dei rischi
il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di
lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale
livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui
all'allegato I:
a) livello di rischio
elevato;
b) livello di rischio
medio;
c) livello di rischio basso.
Art. 3 - Misure
preventive, protettive e precauzionali di esercizio - 1. All'esito della
valutazione dei rischi di incendio, i datore di lavoro adotta le misure
finalizzate a:
a) ridurre la probabilità di
insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;
b) realizzare le vie e le uscite di
emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della
Repubblica n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto
legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in
caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III;
c) realizzare le misure per una
rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei
sistemi di allarme e delle procedure d intervento, in conformità ai criteri
di cui all'allegato ;
d) assicurare l'estinzione di un
incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;
e) garantire l'efficienza dei
sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'allegato VI;
f) fornire ai lavoratori una
adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri
di cui all'allegato VII;
2. Per le attività soggette ai controlli da
parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del
presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettera a),
e) ed f).
Art. 4 - Controllo e
manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio - 1. Gli
interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature
di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni
legislative e regolamenti vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli
organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme
di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'istallatore.
Art. 5 - Gestione
dell'emergenza in caso d'incendio - 1. All'esito della valutazione dei
rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure
organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un
piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'allegato VII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui
all'art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono
occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla
redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie
misure organizzative e gestionali da attuare in caso d'incendio.
Art. 6 - Designazione
degli addetti al servizio antincendio - 1. All'esito della valutazione
dei rischi di incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto,
il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto
legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del
decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare
il corso di formazione di cui al successivo art. 7.
3. I lavoratori designati ai sensi del comma
1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X,
devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609.
4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma
precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga
necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia
comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo
le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.
Art. 7 - Formazione degli
addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza
- 1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo
quanto previsto nell'allegato IX.
Art. 8 - Disposizioni
transitorie e finali - 1. Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del
decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati
anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di
quelli di cui all'art. 1, comma 3, e art. 3, comma 2 del presente decreto,
devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da
utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sono fatti salvi i corsi di formazione
degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze, ultimati entro la data in vigore del presente decreto.
Art. 9 - Entrata in vigore
- 1. il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 10 marzo 1998
Il ministro dell'Interno
Napolitano