La prevenzione dei rischi costituisce uno degli
obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è
possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura
possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo
conto delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto
legislativo n. 626.
La valutazione del rischio di incendio tiene
conto:
a) del tipo di attività ;
b) dei materiali immagazzinati e
manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel
luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive
del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e
dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti,
siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza
ad allontanarsi in caso di emergenza.
1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI Dl INCENDIO
La valutazione dei rischi di incendio si
articola nelle seguenti fasi:
a) individuazione di ogni pericolo
di incendio (p.e sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti
di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell'incendio);
b) individuazione dei lavoratori e
di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
c) eliminazione o riduzione dei
pericoli di incendio;
d) valutazione del rischio residuo
di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle
misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori
provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di
incendio.
1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI
INCENDIO
1.4.1.1- Materiali combustibili e/o
infiammabili
I materiali combustibili se sono in quantità
limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non
costituire oggetto di particolare valutazione.
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro
costituiscono pericolo potenziale poichè essi sono facilmente combustibili od
infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo
esemplificativo essi sono:
- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di
imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto
forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli
infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un
incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del
petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite
con materiali facilmente combustibili.
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti
anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali
di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti,
in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri
casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo
esemplificativo si citano:
- presenza di fiamme o scintille dovute a
processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da
attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in
cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona
tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non
installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.
1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI
E Dl ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHI DI INCENDIO
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna
persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli
luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a
garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente i
casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di
incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel
luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:
- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero
tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità,
udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno
familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio
specifico di incendio,
- siano presenti persone che possono essere
incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere
particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano
in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità .
1.4.3 - ELIMINAZIONE O RIDUZIONE DEI
PERICOLI DI INCENDIO
Per ciascun pericolo di incendio identificato,
è necessario valutare se esso possa essere:
- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del
luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita
delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività .
Occorre stabilire se tali provvedimenti,
qualora noni siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati
immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.
1.4.3.1 - Criteri per ridurre i
pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili
I criteri possono comportare l'adozione di una
o più delle seguenti misure:
- rimozione o significativa riduzione dei
materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un
quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività ;
- sostituzione dei materiali pericolosi con
altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili
in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile,
conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di
rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi
imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di
lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.
1.4.3.2 - Misure per ridurre i
pericoli causati da sorgenti di calore
Le misure possono comportare l'adozione di uno
o più dei seguenti provvedimenti:
- rimozione delle sorgenti di calore non
necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con
altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di
calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore
valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza
dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti
elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta
manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle
apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di
ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema
di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di
addetti alla manutenzione ed appaltatori;
- identificazione delle aree dove è proibito
fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle
aree ad alto rischio.
1.4.4 - CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI
RISCHIO DI INCENDIO
Sulla base della valutazione dei rischi è
possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di
lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o
elevato.
A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO
BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i
luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso
di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di
incendio, la probabilità di propagazione dello stesso e da ritenersi
limitata.
B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO
MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i
luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili
e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione
dello stesso e da ritenersi limitata. Si riportano in allegato IX, esempi di
luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.
C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO
ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i
luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
- per presenza di sostanze altamente
infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono
notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale
sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è
possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.
Tali luoghi comprendono:
- aree dove i processi lavorativi comportano
l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di
verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in
presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di
sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni
esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze
combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate
sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di
materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con
strutture in legno.
Al fine di classificare un luogo di lavoro o
una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre
tenere presente che:
a) molti luoghi di lavoro si classificano
della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a
rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di
lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo
attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
b) una categoria di rischio elevata può
essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di
esodo sono protette contro l'incendio;
c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è
possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione
attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti
automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.
Vanno inoltre classificati come luoghi a
rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza
di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme,
l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie
delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di
incendio.
Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi
di lavoro a rischio di incendio elevato.
1.4.5 - ADEGUATEZZA DELLE MISURE Dl
SICUREZZA
Nelle attività soggette al controllo
obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno
attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto
attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali,
compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione
ed allarme, impianti tecnologici, e da ritenere che le misure attuate in
conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti
attività , fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse
applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi
alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.
Qualora non sia possibile il pieno rispetto
delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre
misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle
seguenti misure possono essere considerate compensative:
A) VIE DI ESODO
1) riduzione del percorso di esodo;
2) protezione delle vie di esodo;
3) realizzazione di ulteriori percorsi di
esodo e di uscite;
4) installazione di ulteriore segnaletica;
5) potenziamento dell'illuminazione di
emergenza;
6) messa in atto di misure specifiche per
persone disabili;
7) incremento del personale addetto alla
gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per l'evacuazione;
8) limitazione dell'affollamento.
B) MEZZI ED IMPIANTI DI SPEGNIMENTO
1) realizzazione di ulteriori approntamenti,
tenendo conto dei pericoli specifici;
2) installazioni di impianti di spegnimento
automatico.
C) RIVELAZIONE ED ALLARME ANTINCENDIO
1) installazione di un sistema di allarme più
efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo
automatico);
2) riduzione della distanza tra i dispositivi
di segnalazione. manuale di incendio;
3) installazione di impianto automatico di
rivelazione incendio;
4) miglioramento del tipo di allertamento in
caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con
sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
5) nei piccoli luoghi di lavoro,
risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di
incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.
D) INFORMAZIONE E FORMAZIONE
1) predisposizione di un programma di
controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
2) emanazione di specifiche disposizioni per
assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli
appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
3) controllo che specifici corsi di
aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente
combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato
rischio di incendio;
4) realizzazione dell'addestramento
antincendio per tutti i lavoratori.