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ALLEGATO X

LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

 

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;

b) fabbriche e depositi di esplosivi;

c) centrali termoelettriche;

d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

e) impianti e laboratori nucleari;

f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;

g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000

m²;

h) ( nota 1 ) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;

i) alberghi con oltre 100 posti letto;

l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;

m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;

n) uffici con oltre 500 dipendenti;

o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;

p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m ;

q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;

r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

 

 

Note -----------------

nota 1) lettera così modificata dal - DECRETO 8 settembre 1999 - Ministero dell'Interno - Modificazione al decreto 10 marzo 1998 recante: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22 settembre 1999)

 

 

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Ultimo aggiornamento: 08-02-06