a) industrie e depositi di cui agli articoli 4
e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas
combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili
aventi superficie superiore a 10.000 m²;
g) attività commerciali e/o espositive con
superficie aperta al pubblico superiore a 5.000
m²;
h) (
nota 1 ) aeroporti, stazioni ferroviarie con superficie, al chiuso, aperta
al pubblico, superiore a 5000 m2 e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero
per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300
persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con
capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia,
sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n.
1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con
superficie aperta a pubblico superiore a 1000 m ;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo
per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed
opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si
impiegano esplosivi.
Note -----------------
nota 1)
lettera così modificata dal - DECRETO 8 settembre 1999 - Ministero
dell'Interno - Modificazione al decreto 10 marzo 1998 recante: "Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro". (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22 settembre
1999)