La prevenzione incendi
costituisce un servizio di interesse pubblico per il conseguimento di
obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di
tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel
territorio nazionale
(Art. 1, D.P.R. N. 577 del 27 Luglio 1982).
Per prevenzione incendi si
intende la materia, di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono
promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti,
accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate
dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le
conseguenze (Art.
1, D.P.R. N. 577 del 27 Luglio 1982).
Il "certificato di
prevenzione" incendi (C.P.I.) attesta che l'attività sottoposta a controllo
è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni
dell'autorità competente
(Art. 1, D.P.R. N. 577 del 27 Luglio 1982).
Il Certificato di
Prevenzione Incendi è un atto esclusivamente tecnico che può essere
rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola con le vigenti
norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione incendi. L'autorità
competente ad impartire prescrizioni è il Ministero dell'interno, gli
Ispettorati regionali ed interregionali dei vigili del fuoco ed i Comandi
provinciali dei vigili del fuoco
(tratto dalla Circolare N. 46
del 7 Ottobre 1982).
Il
D.P.R. N. 37 del 12 Gennaio 1998 (Regolamento
per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma
dell'articolo 20, comma 8, della Legge N. 59 del 15 Marzo 1997)
stabilisce che gli
enti ed i privati, responsabili delle attività soggette alle visite ed ai
controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. del 16 Febbraio 1982, sono
tenuti a richiedere al comando dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di
nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il comando
dei vigili si pronuncia quindi sulla conformità degli stessi. Completate le
opere di cui al progetto approvato, gli enti ed i privati responsabili sono
tenuti a richiedere la visita di sopralluogo, sempre al comando dei vigili
del fuoco. Se il sopralluogo ha esito positivo, viene rilasciato, il
certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini
antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.