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DPR 577-82
allegato al DM 16/2/82
DM 4 MAGGIO 1998
autorimesse
Centrali Termiche
Ospedali
depositi di g.p.l.
DM 10-3-98
L 818/84

La prevenzione incendi costituisce un servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale (Art. 1, D.P.R. N. 577 del 27 Luglio 1982).

Per prevenzione incendi si intende la materia, di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze (Art. 1, D.P.R. N. 577 del 27 Luglio 1982).

Il "certificato di prevenzione" incendi (C.P.I.) attesta che l'attività sottoposta a controllo è conforme alle disposizioni vigenti in materia e alle prescrizioni dell'autorità competente (Art. 1, D.P.R. N. 577 del 27 Luglio 1982).

Il Certificato di Prevenzione Incendi è un atto esclusivamente tecnico che può essere rilasciato soltanto per le attività riscontrate in regola con le vigenti norme o criteri di sicurezza ai fini della prevenzione incendi. L'autorità competente ad impartire prescrizioni è il Ministero dell'interno, gli Ispettorati regionali ed interregionali dei vigili del fuoco ed i Comandi provinciali dei vigili del fuoco (tratto dalla Circolare N. 46 del 7 Ottobre 1982).

Il D.P.R. N. 37 del 12 Gennaio 1998 (Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge N. 59 del 15 Marzo 1997) stabilisce che gli enti ed i privati, responsabili delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al D.M. del 16 Febbraio 1982, sono tenuti a richiedere al comando dei vigili del fuoco l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti. Il comando dei vigili si pronuncia quindi sulla conformità degli stessi. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti ed i privati responsabili sono tenuti a richiedere la visita di sopralluogo, sempre al comando dei vigili del fuoco. Se il sopralluogo ha esito positivo, viene rilasciato, il certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attività.

 

Di seguito l'allegato del D.P.R N. 37 del 12 Gennaio 1998

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI CHE PREVEDONO MISURE TECNICHE DI ADEGUAMENTO SULLA SICUREZZA ANTINCENDIO E RELATIVI TERMINI TEMPORALI DI ATTUAZIONE

Disposizione

Attività (D.M. 16 Febbraio 1982)

Termine di adeguamento

Proroga

D.M. 16 Maggio 1987, N. 246

94-Edifici di civile abitazione

27 giugno 1992

 

D.M. 20 Maggio 1992, N. 569

90 - Edifici storici destinati a musei ecc.

4 marzo 1996

 

D.P.R. 30 Giugno 1995, N. 418

90 - Edifici storici destinati a biblioteca ecc.

7 ottobre 1998

 

D.M. 25 Agosto 1992

85 - Edilizia scolastica

31 dicembre 1999

Legge 23.12.1997, n. 649. Estens. ai privati legge 7.8.1997, n. 266

D.M. 9 Aprile 1994

84 - Attività turistico-alberghiere

31 giugno 2000

 

D.M. 13 Ottobre 1994

4/b - Depositi di GPL con capacità > 5 mc

12 novembre 2001

 

D.M. 18 Maggio 1995

22 - Depositi soluzioni idroalcoliche

9 giugno 2000

 

D.M. 19 Agosto 1996

83 - Locali di pubblico spettacolo

12 settembre 1999

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 08-02-06