3.1 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- AFFOLLAMENTO: numero massimo ipotizzabile di
lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una
determinata area dello stesso;
- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono
ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da
una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi
nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio
protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle
persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti
di un incendio e che può configurarsi come segue:
a) uscita che immette direttamente in un
luogo sicuro;
b) uscita che immette in un percorso protetto
attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo
sicuro;
c) uscita che immette su una scale esterna.
- VIA DI USCITA ( da utilizzare in caso di
emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un
edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.
3.2 - OBBIETTIVI
Ai fini del presente decreto, tenendo conto
della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve
garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in
sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un
luogo sicuro.
Nello stabilire se il sistema di vie di uscita
sia soddisfacente, occorre tenere presente:
- il numero di persone presenti, la loro
conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza
assistenza;
- dove si trovano le persone quando un
incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo
di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative
disponibili.
3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER
LE VIE Dl USCITA
Ai fini del presente decreto, nello stabilire
se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di
uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali
a rischio di incendio medio o basso;
b) ciascuna via di uscita deve essere
indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano
ordinatamente allontanarsi da un incendio;
c) dove è prevista più di una via di uscita, la
lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non
dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
- 15 ÷ 30 metri (tempo max. di evacuazione 1
minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
- 30 ÷ 45 metri (tempo max. di evacuazione 3
minuti) per aree a rischio di incendio medio;
- 45 ÷ 60 metri (tempo max di evacuazione 5
minuti) per aree a rischio di incendio basso;
d) le vie di uscita devono sempre condurre ad
un luogo sicuro,
e) i percorsi di uscita in un'unica direzione
devono essere evitati per quanto possibile.
Qualora non possano essere evitati, la distanza
da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la
disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i
valori sottoriportati:
- 6 ÷ 15 metri (tempo di percorrenza 30
secondi) per aree a rischio elevato;
- 9 ÷ 30 metri (tempo di percorrenza 1
minuto) per aree a rischio medio;
- 12 ÷ 45 metri (tempo di percorrenza 3
minuti) per aree a rischio basso.
f) quando una via di uscita comprende una
porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non
potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
g) le vie di uscita devono essere di larghezza
sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va
misurata nel punto più stretto del percorso;
h) deve esistere la disponibilità di un numero
sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano
dell'edificio;
i) le scale devono normalmente essere protette
dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte
resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei
piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso, quando la
distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo
sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel
caso di una sola uscita);
l) le vie di uscita e le uscite di piano devono
essere sempre disponibili per I'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni
momento;
m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter
essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.
3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI
PERCORSI DI ESODO
Nella scelta della lunghezza dei percorsi
riportati nelle lettere c) ed e) del punto precedente, occorre attestarsi, a
parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di
lavoro sia:
- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone che
necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono depositati
e/o manipolati materiali infiammabili.
Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato
principalmente da lavoratori e non vi sono depositi e/o manipolati materiali
infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le
distanze maggiori.
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE
DI PIANO
In molte situazioni è da ritenersi sufficiente
disporre di una sola uscita di piano.
Eccezione a tale principio sussistono quando:
a) l'affollamento del piano è superiore a 50
persone;
b) nell'area interessata sussistono pericoli
di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente
dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno
due uscite;
c) la lunghezza del percorso di uscita, in un
unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio
di incendio, supera i valori stabiliti al punto 3.3 lettera e).
Quando una sola uscita di piano non è
sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti
(affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera
c).
Per i luoghi a rischio di incendio medio o
basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non
inferiore a:
A
L (metri) = ----------- x 0,60
60 |
in cui:
- " A " rappresenta il numero delle persone
presenti al piano ( affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (
espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario
di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone
che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo
conto del tempo di evacuazione.
Il valore del rapporto A/50, se non e intero,
va arrotondato al valore intero superiore.
La larghezza delle uscite deve essere multipla
di 0,60 metri, con tolleranza dei 5%.
La larghezza minima di una uscita non può
essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza dei 2%) e deve essere
conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente
all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o
basso.
ESEMPIO 1
Affollamento di piano = 75 persone
Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli
da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 2 moduli da 0,80
m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella
fissata al punto 3.3, lettera c).
ESEMPIO 2
Affollamento di piano = 120 persone
Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli
da 0,60 m.
Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1
da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella
fissata al punto 3.3, lettera c).
3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE
Il principio generale di disporre di vie di
uscita alternative si applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli
edifici, di altezza antincendio non superiore a 24 metri (così come definita
dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio,di incendio
basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.
Per tutti gli edifici che non ricadono nella
fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve
le deroghe previste dalla vigente normative.
CALCOLO DELLA LARGHEZZA DELLE SCALE
A) Se le scale servono un solo piano al di
sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere
inferiore a quella delle uscite del piano servito.
B) Se le scale servono più di un piano al di
sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve
essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala,
mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento
previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggiore
affollamento.
Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro
a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è
calcolata con la seguente formula:
A*
L (metri) = ----------- x 0,60
60 |
in cui:
A* = affollamento previsto in due piani
contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi
maggiore affollamento.
Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del
piano terra:
Affollamento
|
1° piano |
= 60 persone |
"
|
2° " |
= 70 " |
" |
3° " |
= 70 " |
" |
4° " |
= 80 " |
" |
5° |
= 90 " |
Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di
piano.
Massimo affollamento su due piani contigui =
170 persone.
Larghezza complessiva delle scale = (170/50)
x 0,60 = 2,40 m.
Numero delle scale = 2 aventi larghezza
unitaria di 1,20 m.
3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE
Se le misure di cui ai punti 3.3, 3.4, 3.5 e
3.6 non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il
rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di
lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti
accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei punti 3.3, 3.4, 3.5 e
3.6 solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:
a) risistemazione del luogo di lavoro e/o
della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle
uscite di piano ed i pericoli non possano interdire il sicuro utilizzo delle
vie di uscita;
b) riduzione del percorso totale delle vie di
uscita;
c) realizzazione di ulteriori uscite di
piano;
d) realizzazione di percorsi protetti
addizionali o estensione dei percorsi protetti esistenti;
e) installazione di un sistema automatico di
rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.
3.8 - MISURE PER LIMITARE LA
PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE Dl USCITA
A) ACCORGIMENTI PER LA PRESENZA DI APERTURE SU
PARETI E/O SOLAI
Le aperture o il passaggio di condotte o
tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera
significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono
impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le
conseguenze di cui sopra includono:
- provvedimenti finalizzati a contenere
fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui
condotti
Tali provvedimenti sono particolarmente
importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.
B) ACCORGIMENTI PER I RIVESTIMENTI DI PARETI
E/O SOLAI
La velocità di propagazione di un incendio
lungo le superfici delle pareti e, dei soffitti può influenzare notevolmente
la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di
uscita per le persone Qualora lungo le vie di uscita siano presenti
significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida
propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con
materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.
C) SEGNALETICA A PAVIMENTO
Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi
una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito
attraverso idonea segnaletica a pavimento.
D) ACCORGIMENTI PER LE SCALE E A SERVIZIO Dl
PIANI INTERRATI
Le scale a servizio di piani interrati devono
essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal
fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed
inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai
piani superiori.
Preferibilmente le scale che servono i piani
fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è
particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio
dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati,
questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al
fuoco.
E) ACCORGIMENTI PER LE SCALE ESTERNE
Dove è prevista una scala esterna, è necessario
assicurarsi che 1'utilizzo della stessa, al momento dell'incendio, non sia
impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od
altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui e ubicata la scala.
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE Dl
USCITA
Le porte installate lungo le vie di uscita ed
in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.
L'apertura nel verso dell'esodo non e richiesta
quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause,
fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di
sicurezza equivalente.
In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è
obbligatoria quando:
a) - l'area servita ha un affollamento
superiore a 50 persone;
b) - la porta è situata al piede o vicino al
piede di una scala;
c) - la porta serve un'area ad elevato
rischio di incendio.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono
essere munite di dispositivo,di autochiusura.
Le porte in corrispondenza di locali adibiti a
depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché
siano tenute chiuse a chiave.
L'utilizzo di porte resistenti al fuoco
installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può
in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre
persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali
circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta,
tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a
seguito:
- dell'attivazione di rivelatori di fumo
posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme
incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del
sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.
3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE
I1 datore di lavoro o persona addetta, deve
assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in.corrispondenza
delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano
chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano
essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.
Tutte le porte delle uscite che devono essere
tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali e obbligatoria
1'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta
dall'interno.
Nel caso siano adottati accorgimenti
antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle
porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza
tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di
apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.
3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE
GIREVOLI
Una porta scorrevole non deve essere utilizzata
quale porta di una uscita di piano.
Tale tipo di porta può pero essere utilizzata,
se e del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso
dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in
posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.
Una porta girevole su asse verticale non può
essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia
prevista un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della
stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.
3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI
USC1TA
Le vie di uscita e le uscite di piano devono
essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente
normativa.
3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI
USCITA
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i
percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la
loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.
Nelle aree prive di illuminazione naturale od
utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un
sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di
interruzione dell'alimentazione di rete.
3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE
VIE DI USC1TA
Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata
l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di
incendio o ostruzione delle stesse.
Si riportano di seguito esempi di installazioni
da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le
scale:
- apparecchi di riscaldamento portatili di
ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi
alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;
- deposito di rifiuti.
Macchine di vendita e di giuoco, nonché
fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non
costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.