IMPIANTI TECNOLOGICI
Molte sono le normative che
regolano la progettazione, l'installazione e la manutenzione degli impianti.
In particolare la Legge n. 46 del 5 Marzo 1990, norme per la sicurezza
degli impianti, ed il suo regolamento di attuazione, il D.P.R. n. 447
del 6 dicembre 1991, regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990,
n. 46, in materia di sicurezza, che definiscono i ruoli ed requisiti
degli installatori e dei tecnici abilitati a progettare, dirigere e
collaudare i vari tipi di impianti.
Ricadono nell'ambito di
applicazione di tale Legge i seguenti tipi di impianti: elettrici,
radiotelevisivi ed elettronici, di riscaldamento e di climatizzazione, gli
idrosanitari, quelli del gas, quelli di sollevamento e gli impianti di
protezione antincendio.
Gli impiantri citati possono
essere installati solo da ditte che posseggono i requisiti
tecnico-professionali specificati nella Legge in oggetto. Al termine del
lavoro il legale rappresentante della ditta è tenuto a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità, cioè un documento che attesta
che l'impianto è stato installato conformemente alle regole e norme di buona
tecnica.
Solo nel caso in cui gli
impianti superino determinati limiti dimensionali, definiti dal regolamento
di attuazione della Legge citata, si rende necessaria la redazione del
progetto da parte di un professionista iscritto all'Albo. Al di sotto di
questi limiti è l'installatore stesso che redige uno schema dell'impianto e
ne consegna copia, unitamente alla dichiarazione di conformità, al
committente.
Fatta salva l'applicazione di
norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del
progetto, da parte di professionisti, iscritti negli albi professionali,
nell'ambito delle rispettive competenze, è obbligatoria per
l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici, per tutte le utenze condominiali di uso
comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di
singole unità abitative di superficie superiore a 400 m2; per gli
impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad
impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso
per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli
alimentatori;
b) per gli impianti elettrici relativi agli immobili adibiti ad attività
produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono
alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa
tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la
superficie superi i 200 m2;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con
potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa
specifica del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali
adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o
maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; per gli impianti
elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo
di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m3 dotati di
impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con
volume superiore a 200 m3 e con un'altezza superiore a 5 m;
e) per gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido
liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie, per le canne
fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione
per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o
superiore a 40.000 frigorie/h;
f) per gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore; per il
trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso
di stoccaggi;
g) per gli impianti di protezione antincendio, qualora siano inseriti in
un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e
comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli
apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
Inoltre chi effettua
nell'edificio e/o abitazione in cui abita o possiede, tra gli altri,
interventi di risparmio energetico (cambia una vecchia caldaia con una nuova
a più alto rendimento ad esempio), utilizza fonti rinnovabili di energia (i
pannelli solari per l'acqua calda), mette a norma un impianto elettrico
(messa a terra, interruttore differenziale e magnetotermico, etc), effettua
un isolamento acustico, per tutto il 1999 può detrarre dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche IRPEF il 41% del valore globale
dell'investimento.
Al fine di ottenere tale
riduzione si deve, generalmente, inviare prima dell'inizio dei
lavori, al Centro servizi delle Imposte Dirette ed Indirette una
raccomandata con: modulo di comunicazione per la detrazione (reperibile
presso gli uffici IVA, del Registro, delle Imposte), documento attestante
l'inizio dei lavori (la dichiarazione di inizio attività), copia del
pagamento ICI. Mentre all'A.S.L. si deve inviare una raccomandata A/R
indicante la data di inizio lavori, il tipo dei lavori da fare, l'indirizzo
dell'immobile, la ditta che esegue i lavori, dichiarazione della ditta con
assunzione di responsabilità di avere adempiuto agli obblighi in materia di
sicurezza e contribuzione. Infine si consegna in Comune la dichiarazione di
inizio attività.
Si sottolinea che i documenti
elencati sono generalmente quelli da inviare prima dell'esecuzione
dei lavori, ad esempio, nel caso di messa a norma dell'impianto elettrico.
In altri casi l'elenco dei documenti può essere sensibilmente differente da
quello sopra.