| |
Legge 9
gennaio 1991, n° 10
Norme per l'attuazione del Piano
Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio
energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
TITOLO I. NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI
RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.
TITOLO II. NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA
NEGLI EDIFICI.
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 1. Finalità ed ambito di applicazione. |
|
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione
dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le
condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità
di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo
favoriscono ed incentivano, in accordo con la politica energetica della
Comunità economica europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento
dei consumi di energia nella produzione e nell'utilizzo di manufatti,
l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la riduzione dei
consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata
intensità energetica, anche attraverso il coordinamento tra le fasi di
ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso
razionale delle materie prime energetiche definisce un complesso di azioni
organiche dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso
appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento
dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle
materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge
sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il
vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto
ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di
prodotti vegetali. Sono considerate altresì fonti di energia assimilate
alle fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come
produzione combinata di energia elettrica o meccanica e di calore, il
calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonchè le altre forme di energia
recuperabile in processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i
risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e
sugli impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la
vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive
modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 4. L'utilizzazione delle fonti di
energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di
pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere
pubbliche. |
Art. 2. Coordinamento degli interventi. |
|
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico
nazionale e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il
Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza
almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti
pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della
ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del
recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del
contenimento dei consumi energetici. CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991
Art 1 MOD DPR 09.05.1994 n. 608 All 2 CFR DELIB 01.12.1994 Art Unico L
09/01/1991 Num. 10 |
Art. 3. Accordo di programma. |
|
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui
all'art. 1, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
provvede a stipulare con l'ENEA un accordo di programma, con validità
triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le
previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un
ammontare complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti
previsti dalla presente legge. |
Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive. |
|
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate
norme che, anche nel quadro delle indicazioni e delle priorità della legge
5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni,
definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per
l'edilizia sovvenzionata e convenzionata nonchè per l'edilizia pubblica e
privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che
facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e al titolo
II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima procedura, ogni due
anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in relazione agli obiettivi di cui all'art. 1, emana con decreto la
normativa tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle
autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di finanziamenti e
contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e
delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, l'ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri
generali per la costruzione o la ristrutturazione degli impianti di
interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè le
associazioni di categoria interessate e le associazioni di istituti
nazionali operanti per l'uso razionale dell'energia, sono emanate le norme
per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in particolare
progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti
termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle zone climatiche;
durata giornaliera di attivazione nonchè periodi di accensione degli
impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di
distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne
l'utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le
finalità di cui all'art. 1.
5. Per le finalità di cui all'art. 1, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il
contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di infrastrutture
relative ai trasporti nonchè ai mezzi di trasporto terrestre ed aereo
pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti i Ministri interessati, può emanare norme
specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad
assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate norme idonee a rendere apprezzabile il
conseguimento dell'obiettivo dell'uso razionale dell'energia e
dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di
aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la
fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione,
degli enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di
previdenza e di assicurazione. Tale normativa è inserita di diritto nella
normativa che disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi. |
Art. 5. Piani regionali. |
|
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i bacini che in relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alle
disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico
realizzabile e alla preesistenza di altri vettori energetici,
costituiscono le aree più idonee ai fini della fattibilità degli
interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende
inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all'uso delle
fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione dei
bacini energetici territoriali; c) la localizzazione e la realizzazione
degli impianti di teleriscaldamento; d) l'individuazione delle risorse
finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi impianti di
produzione di energia; e) la destinazione delle risorse finanziarie,
secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e
assoluta di energia risparmiata, per gli interventi di risparmio
energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorità di
intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di
impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per
impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo,
terziario, civile e residenziale, nonchè per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle
province autonome di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2
e 3 nei termini individuati, ad esse si sostituisce il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede con proprio
decreto su proposta dell'ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17
agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, dei comuni
con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere uno
specifico piano a livello comunale relativo all'uso delle fonti
rinnovabili di energia. |
Art. 6. Teleriscaldamento. |
|
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, individuano le aree che risultano idonee alla
realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonchè i limiti
ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende
autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza
e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a reti di
teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree. |
Art. 7. Norme per le imprese elettriche minori. |
|
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio
1982, n. 308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a
condizione che l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i
confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese
produttrici e distributrici alla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime
imprese produttrici e distributrici mediante le fonti rinnovabili di
energia di cui all'art. 1, comma 3, resta disciplinata dalle disposizioni
legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su
proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro
ogni anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese
produttrici e distributrici di cui al comma 1, l'acconto per l'anno in
corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di
integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l'acconto per l'anno in corso
rispetto al bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e
distributrici di cui al comma 1 qualora intervengano variazioni nei costi
dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i
costi di esercizio per l'anno in corso delle medesime imprese produttrici
e distributrici. |
Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno delle
fonti rinnovabili di energia nell'edilizia. |
|
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative
volte a ridurre il consumo specifico di energia, il miglioramento
dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti di energia di cui
all'art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti,
anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonchè nella produzione
di energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite
ad uso civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale
nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per
cento della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei
seguenti interventi:
a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di
energia non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole
tecniche di cui all'allegata tabella A;
b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in
condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo
diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova
costruzione sia in quelli esistenti;
c) installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua
sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia che
consentano la copertura almeno del 30 per cento del fabbisogno termico
dell'impianto in cui è attuato l'intervento nell'ambito delle disposizioni
del titolo II;
d) installazione di apparecchiature per la produzione combinata di energia
elettrica e di calore;
e) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia
elettrica; per tali interventi il contributo può essere elevato fino
all'80 per cento;
f) installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonchè di calore e acqua sanitaria di
ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e
la conduzione degli impianti di climatizzazione nonchè trasformazione di
impianti centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui
all'art. 1;
g) trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti
unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda
sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura,
inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione
dei consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle
aree individuate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano ai sensi dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento;
h) installazione di sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche
nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di
immobili urbani di interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si
applica l'art. 23 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Art Unico |
Art. 9. Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano. |
|
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti
dagli articoli 8, 10 e 13 è delegata alle regioni e alle province autonome
di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro, emana, con proprio
decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle
domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei
contributi da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tengono
conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione
delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei
benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata
per unità di capitale investito, nonchè: per gli interventi di cui
all'art. 8, della tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei
contributi con priorità per gli interventi integrati; per gli interventi
di cui all'art. 10, dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo
energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all'art. 13, della
tipologia delle unità produttive e delle potenziali risorse energetiche
del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato apposita richiesta di
fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e
favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui
al comma 3, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i successivi
trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di
cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante
appositi atti di concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla
ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la
documentazione relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni
successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle
percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge
il termine di cui al comma 3 è fissato al novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui
di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime
finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non
impegnati entro il termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma
5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, avvalendosi anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16, comma 3,
provvedono ad accertare l'effettivo conseguimento del risparmio
energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con metodo a campione
e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle verifiche
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno
informazione immediata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale dei
contributi concessi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati
di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data
dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del testo
unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle
tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le
somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine
per l'emanazione dell'atto cui il parere è preordinato, l'autorità
competente può provvedere anche in assenza dello stesso. CFR DM 15.02.1991 |
Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi
energetici nei settori industriale, artigianale e terziario. |
|
1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1
nei settori industriale, artigianale e terziario e nella movimentazione
dei prodotti possono essere concessi contributi in conto capitale fino al
30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare o
modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il
trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi
riguardanti impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a
tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di
fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e
apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili. |
Art. 11. Norme per il risparmio di energia e
l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate. |
|
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di
Bolzano, alle province ed ai comuni e loro consorzi e associazioni, sia
direttamente sia tramite loro aziende e società, nonchè alle imprese di
cui all'art. 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato
dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a consorzi
tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice
civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l'energia
elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere concessi
contributi in conto capitale per studi di fattibilità tecnico-economica
per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di
produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia
derivante dalla cogenerazione, nonchè per iniziative aventi le finalità di
cui all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente
articolo, escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
Ministri dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite
massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad un
massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità
tecnico-economica e di lire trecento milioni per i progetti esecutivi
purchè lo studio sia effettuato secondo le prescrizioni del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'impianto abbia le
seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci megawatt
termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata per la
cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza termica erogata
all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere
concessi contributi in conto capitale per la realizzazione o la modifica
di impianti con potenza uguale o superiore a dieci megawatt termici o a
tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/o al ciclo produttivo
che conseguano risparmio di energia attraverso l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e
apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di nuovi
impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e coordinati
a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
nel limite massimo del 30 per cento della spesa totale ammessa al
contributo preventiva e documentata elevabile al 40 per cento nel caso di
impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere
corredata del progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico
ed economico che ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di
nuove centrali elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la
cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di fuori
dell'area dell'impianto fino al punto di collegamento con la rete di
distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento,
ammissibili ai sensi dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di
enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese
private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei cicli di
produzione di energia delle centrali termoelettriche nonchè il calore
recuperabile da processi industriali possono usufruire di contributi in
conto capitale fino al 50 per cento del relativo costo. L'ENEL è tenuto a
fornire la necessaria assistenza per la realizzazione degli impianti
ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. |
Art. 12. Progetti dimostrativi. |
|
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a
consorzi di imprese ed enti pubblici possono essere concessi contributi in
conto capitale per la progettazione e la realizzazione di impianti con
caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali e/o
organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o
combustibili non tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo
specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di gassificazione, di
liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri, nonchè iniziative
utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non abbia raggiunto
la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresì ai contributi
sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare
finalizzati a migliorare la qualità dell'ambiente e, in particolare, la
potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite
del 50 per cento della spesa ammissibile preventivata, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su delibera del
CIPE. |
Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da
fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo. |
|
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1
nel settore agricolo, possono essere concessi alle imprese agricole
singole o associate, a consorzi di imprese agricole, ovvero a società che
offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la partecipazione
dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici,
contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza
fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la
produzione o il recupero di energia termica, elettrica e meccanica da
fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento della
spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano promuovono con le associazioni di categoria degli imprenditori
agricoli e dei coltivatori accordi tesi all'individuazione di soggetti e
strumenti per la realizzazione di interventi di uso razionale dell'energia
nel settore agricolo. |
Art. 14. (Omissis) |
|
Art. 15. Locazione finanziaria. |
|
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e
14 sono concessi anche per iniziative oggetto di locazione finanziaria,
effettuate da società iscritte nell'albo istituito presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del
decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del
12 novembre 1986, in attuazione dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo
1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed
erogazione dei contributi di cui al comma 1, nonchè le modalità di
controllo del regolare esercizio degli impianti incentivati, saranno
determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le società di cui al
comma 1. |
Art. 16. Attuazione della legge - Competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. |
|
1. Le regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, norme per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di
Trento e di Bolzano di emanare norme legislative sul contenimento dei
consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
nell'ambito delle materie di loro competenza, escluse le prescrizioni
tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella
presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome
di Trento e di Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA,
il CNR e le università degli studi, in base ad apposite convenzioni e
nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente
legge. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i
comuni, singoli o associati, possono dotarsi di appositi servizi per
l'attuazione degli adempimenti di loro competenza previsti dalla presente
legge. |
Art. 17. Cumulo di contributi e casi di revoca. |
|
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e
14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da
altre leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento
dell'investimento complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro del tesoro può promuovere,
senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con
istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare
l'accesso al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai
sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA
effettua verifiche a campione e/o secondo criteri di priorità, circa
l'effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14. In caso di esito
negativo delle verifiche l'ENEA dà immediata comunicazione al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede alla revoca
parziale o totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati,
maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla
data dell'ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all'art. 2 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva
per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e
delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n.
639. |
Art. 18. Modalità di concessione ed erogazione dei
contributi. |
|
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le
modalità di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste
per la stesura degli studi di fattibilità e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta
manutenzione degli impianti incentivati, nonchè i criteri di valutazione
delle domande di finanziamento sono fissati con apposito decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al
comma 1, le spese sostenute possono essere documentate nelle forme
previste dall'art. 18, quinto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130.
Agli adempimenti necessari per consentire l'utilizzo di tali facoltà, si
provvede in conformità a quanto disposto dall'art. 18, sesto comma, della
legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge
possono essere concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da
polizze fidejussorie bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo
autorizzati, con le modalità ed entro i limiti fissati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con
il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. |
Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia. |
|
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti
nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno
precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a
10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale
ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri
settori, debbono comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato il nominativo del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1
esclude i soggetti dagli incentivi di cui alla presente legge. Su
richiesta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i
soggetti beneficiari dei contributi della presente legge sono tenuti a
comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto
altro necessario per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano
la predisposizione di bilanci energetici in funzione anche dei parametri
economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati energetici
di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge l'ENEA provvede a definire apposite schede
informative di diagnosi energetica e di uso delle risorse, diversamente
articolate in relazione ai tipi d'impresa e di soggetti e ai settori di
appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede
sulla base di apposite convenzioni con le regioni e con le province
autonome di Trento e di Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali
sulle finalità della presente legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui
al comma 1 e a realizzare direttamente ed indirettamente programmi di
diagnosi energetica. |
Art. 20. Relazione annuale al Parlamento. |
|
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento
sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle
relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
debbono inviare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il mese di febbraio del medesimo anno, sugli
adempimenti di rispettiva competenza, in modo particolare con riferimento
agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1
illustra i risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per
l'attuazione dell'art. 3. |
Art. 21. Disposizioni transitorie. |
|
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste
dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle
previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state
oggetto di apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la
concessione delle agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione
cui sono state presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e
successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445. |
Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base. |
|
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si applicano,
salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le norme
di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per
le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione
generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per
quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con
specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il
restante personale di non più di novanta unità, secondo la seguente
articolazione: a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella
XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n. 20 posti di VII
livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti di V livello; g) n.
10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di III livello; i) n. 10 posti di
II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì
prevista presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle
industrie di base la costituzione di un'apposita segreteria
tecnico-operativa, costituita da non pi di dieci esperti con incarico
quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti
universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale -- con
esclusione delle imprese private -- specificamente operanti nel settore
energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con
esclusione del personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di cui al
presente comma è determinato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in
misura non inferiore a quello spettante presso l'ente o l'amministrazione
o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori
ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga posizione prevista
dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non
dirigenziali, alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni
organiche di cui al comma 1 può procedersi a decorrere dal I gennaio 1991,
e solo dopo aver attuato le procedure di mobilità di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive
modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e successive
modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni dall'avvio di
dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali assunzioni
esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33 per
cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per
l'intero biennio alla copertura mediante le predette procedure di
mobilità.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000
milioni per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni pr l'anno 1992, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai
fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992
le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero ed
incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990,
a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992,
l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria". |
Art. 23. Abrogazione espressa di norme e utilizzazione
di fondi residui. |
|
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, sono
abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di
cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, ivi
comprese quelle di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonchè
quelle di cui all'art. 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e
successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora
formalmente impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per gli interventi di propria competenza, possono essere
utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13
e per quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2
spettanti alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano si
provvede con le procedure e le modalità di cui all'art. 9. Alla
ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede,
tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell'art. 38, con le
modalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38. |
Art. 24. Disposizioni concernenti la metanizzazione. |
|
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati nel
programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE
con deliberazione dell'11 febbraio 1988 è sostituito o integrato per la
percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio
delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre
1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico
degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per
cento della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di
cui all'art. 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e successive
modificazioni e integrazioni, e il contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro del tesoro nonchè con la Cassa
depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei finanziamenti,
provvede a disciplinare con decreto la procedura per l'applicazione delle
agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con
deliberazione dell'11 febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di
lire 50 miliardi autorizzato dall'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n.
130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l'art.
15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto
nella misura corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello
Stato derivante dal contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, il CIPE, definendo il programma per la metanizzazione del
territorio della Sardegna, provvede ad individuare anche il sistema di
approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la
metanizzazione del territorio della Sardegna di cui all'art. 4 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonchè del sistema di approvvigionamento
del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima fase
stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di
reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate
mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle opere
necessarie per l'approvvigionamento del gas metano. |
Art. 25. Ambito di applicazione. |
|
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i
consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la
destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'art. 31, l'esercizio
e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio
esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al
tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'art. 31 della L.
5 agosto 1978, n. 457. |
|
Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 della
legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di
energia di cui all'art. 1 in edifici ed impianti industriali non sono soggetti
ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto
1978, n. 457. L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda
e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 4,
sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera
e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti
non di processo ad essi associati, nonchè dei componenti degli edifici e degli
impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la
cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della
presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire
l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per
ogni singola unita' immobiliare.
7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso
pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi
favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo
impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di
ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia. CFR
Art. 27. Limiti ai consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono
limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4, in particolare
in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui
sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune,
in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle
opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da
una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono
state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva
la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori
sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai
fini dei controlli e delle verifiche di cui all'art. 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal
comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura
del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. CF
Art. 29. Certificazione delle opere e collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge
si applica la
Legge 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30. Certificazione energetica degli edifici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la certificazione
energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i soggetti
abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unità immobilare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale
di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31. Esercizio e manutenzione degli impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che
se ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è
tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa,
sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339
del codice civile.
Art. 32. Certificazioni e informazioni ai consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere
certificate secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
Art. 33. Controlli e verifiche.
1. Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente
legge in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque
anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a
spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il sindaco ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a
carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle
caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
Art. 34. Sanzioni.
1. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in
misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
cui all'art. 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonchè
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilità penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29 è punito
con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'art.
31, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un
milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art. 31, le
parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire
cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'art.
19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci
milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei
lavori, ovvero le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve
fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta
la comunicazione al prefetto, l'ulteriore irrogazione della sanzione
amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con spese a carico del
proprietario.
Art. 36. Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle
norme della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche,
deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di
decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del
proprietario.
Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi
decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore contottanta giorni dopo
la data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono
abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei
decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma
1 dell'art. 32.
Art. 38. Ripartizione fondi e copertura finanziaria.
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427
miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il
dieci per cento delle suddette somme è destinato alle finalità di cui all'art. 3
della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di
lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire
746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione: a) per l'art. 11,
lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614 miliardi
per il 1993; b) per l'art. 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi
per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'art. 14, lire 14,5 miliardi
per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonchè dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di
lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire
326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di
fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonchè
dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme
di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto
conto degli indirizzi governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo,
lettera a) tra gli interventi previsti dall'art. 11 della presente legge si
provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. 8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37, il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
|