DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
26 agosto
1993, n. 412
Regolamento recante norme per
la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti
termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in
attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’art. 87, quinto comma della
Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio 1991, n. 13;
Considerata l’opportunità di rinviare ad un successivo separato decreto gli
aspetti concernenti gli impianti termici di climatizzazione estiva, nonché la
rete di distribuzione e l’adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di
ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia;
Sentiti in qualità di enti energetici: l’ENEA, l’ENEL, l’ENI; ritenuto che i
predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 dell legge 7 agosto 1990, n.
241, possono intendersi sostitutivi anche di quello del CNR, considerata la
mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta giorni dalla richiesta
e tenuto conto della equipollente qualificazione e capacità tecnica dell’ENEA,
dell’ENELe dell’ENI nello specifi-co campo della ricerca energetica;
Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;
Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO, la CNA, la Lega delle Cooperative,
l’ANCE, l’ANI-MA, l’ANIT, l’ASSOCALOR, l’ASSISTAL, l’ANPAE, l’ANCI, la CISPEL,
l’ANIACAP, il SUNIA, l’AIACI, l’AI-CARR, quali associazioni di categorie
interessate, e la FIRE quale associazione di istituti nazionali operanti per
l’uso razionale dell’energia, sentiti inoltre l’UNI, il CTI, il CIG, l’ATI, il
Consiglio nazionale degli ingegneri, il Consiglio nazionale dei periti
industriali, la SNAM, l’AGIP servizi, il CIR;
Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi richiesti ad ulteriori enti
ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta
giorni dalla richiesta;
Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non
pertinenti o comunque non coerenti con la complessiva impostazione del
provvedimento e con le posizioni espresse dalla maggioranza degli enti ed
associazioni interpellati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 28
gennaio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 agosto 1993;
Sulla proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
Articolo 1 (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del
presente regolamento si intende:
a) per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che
delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che
ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed
arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un
edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente
esterno, il terreno, altri edifici;
b) per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello Stato,
delle Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche
economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre
attività o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge, in
tutto o in parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto dall’articolo 7
comma 3, un edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata
presentata successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento
stesso;
e) per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad assicurare,
durante il periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle
disposizioni del presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il
controllo, all’interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti
dispositivi idonei, della umidità, della portata di rinnovo e della purezza
dell’aria;
f) per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi compresi
negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non
sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori
individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per “impianto termico di nuova installazione”, un impianto termico installato
in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedente privo di impianto termico;
h) per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico”, le operazioni
specificamente previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e
componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature
di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di
attrezzature e di materiali di consumo d’uso corrente;
i) per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o in
parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario
del presente regolamento sono da intendersi riferito agli Amministratori;
l) per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi rivolti a
trasformare l’impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che
comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di
distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione
di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonchè la
risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio
in caso di installazione di un impianto termi-co individuale previo distacco
dall’impianto termico centralizzato;
m) per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un vecchio
generatore e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia
termica alle medesime utenze;
n) per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il complesso di
operazioni che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione
degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e
controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza,di contenimento dei
consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica,
economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la
responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure
necessarie al contenimento dei consumi energetici;
p) per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina
l’erogazione dei beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort
negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale
dell’energia, di sicurezza e di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel
contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo
dell’energia;
q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti
successivi, quelli dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di
funzionamento continuo;
r) per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il prodotto
del potere calorifico infe-riore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato;l’unità di misura utilizzata è il kW;
s) per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l’unità di
misura utilizzata è il kW;
t) per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità di calore
trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla
potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata
dall’involucro del generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al
camino; l’unità di misura utilizzata è il kW;
u) per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento termico
convenzionale” di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica
convenzionale e la potenza termica del focolare;
v) per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il rapporto tra la
potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per “temperatura dell’aria in un ambiente”, la temperatura dell’aria misurata
secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364;
z) per “gradi-giorno” di una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un
periodo annuale conven-zionale di riscaldamento, delle sole differenze positive
giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C,
e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il
grado-giorno (GG).
Articolo 2 (Individuazione della
zona climatica e dei gradi-giorno)
1. Il territorio nazionale è
suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno,
in-dipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona C: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non
superiore a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero gradi-giorno maggiore
di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per
ciascun comune l’altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona
climatica di appartenenza. Detta tabella può essere modificata ed integrata, con
decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, anche in
relazione all’istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori
comunali, avvalendosi delle compe-tenze tecniche dell’ENEA ed in conformità ad
eventuali metodologie che verranno fissate dall’UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i
gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune più vicino in linea
d’aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una
quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all’art. 9 comma 2 per ogni metro di quota sul
livello del mare in più o in meno rispetto al comune di riferimento. Il
provvedimento é reso noto dal Sindaco agli abitanti del Comune con pubblici
avvisi entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento stesso e deve essere
comunicato al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ed all’ENEA
ai fini delle successive modifiche dell’Allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore
rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell’allegato A, qualora
detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi giorno calcolata
secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona
climatica, pos-sono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire
esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da
quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e dell’ENEA e diventa
operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un
provvedimento di diniego ovvero un provvedimento in-terruttivo del decorso del
termine da parte del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato.
Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici av-visi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
Articolo 3 (Classificazione
generale degli edifici per categorie)
1. Gli edifici sono classificati in
base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti categorie:
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali
abitazioni civili e rurali, colle-gi, conventi, case di pena, caserme;
E.1 (2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settima-na e simili;
E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o
contigui a costruzioni adibi-te anche ad attività industriali o artigianali,
purché siano da tali costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento
termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi
compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le
strutture protette per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di
altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunioni per congressi;
E.4 (2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4 (3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi,
magazzini di vendita all’ingrosso o al minuto,supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6 (1) piscine, saune e assimilabili;
E.6 (2) palestre e assimilabili;
E.6 (3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuali come appartenenti a
categorie diverse, le stes-se devono essere considerate separatamente e cioè
ciascuna nella categoria che le compete.
Articolo 4 (Valori massimi della
temperatura ambiente)
1. Durante il periodo in cui è in
funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle
temperature dell’aria dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate
come indicato al comma 1 lettera w dell’articolo 1, non deve superare i seguenti
valori con le tolleranze a fianco indicate:
a) 18° C +2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20° C +2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse
da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti
fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino
spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le
procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite
massimo del valore della temperatura dell’aria negli ambienti durante il periodo
in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi
oggettivi legati alla destinazione d’uso giustifichino temperature più elevate
di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo
della temperatura del-l’aria negli ambienti,durante il periodo in cui è in
funzione l’impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione
richiedano temperature superiori al valore limite;
b) l’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non
convenientemente utilizza-bile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle
normative all’epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi
dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui
all’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n.10 assieme agli elementi tecnici di
carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell’inizio lavori le autorità
comunali devono fornire il benestare per l’adozione di tali valori di
temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla
presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento
interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Articolo 5 (Requisiti e
dimensionamento degli impianti termici)
1. Gli impianti termici di nuova
installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere
dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
- il valore massimo della 4,
- le caratteristiche climatiche della zona,
- le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio,
- il regime di conduzione dell’impianto in base agli obblighi di
intermittenza-attenuazione previsti dal-l’art. 9 del presente decreto, un
“rendimento globale medio stagionale”, definito al successivo comma 2, non
inferiore al seguente valore:
hg=(65+3 log P n )%
dove log P n è il logaritmo in base
10 della potenza utile nominale del generatore o del complesso dei generatori di
calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
2. Il “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto termico è definito
come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione
invernale e l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia
elettrica ed è calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all’art. 9. Ai fini della conversione dell’energia elettrica in energia primaria
si considera l’e-quivalenza: 10 MJ=1kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti
rendimenti medi stagionali:
- rendimento di produzione,
- rendimento di regolazione,
- rendimento di distribuzione,
- rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le
indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il
31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di calore di dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento di
produzione medio stagionale” definito come il rapporto tra l’energia termica
utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle
fonti energetiche, compresa l’energia elettrica, calcolato con riferimento al
periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore:
hp=(77+3 log P n )%
per il significato di log P n e per
il fattore di conversionedell’energia elettrica in energia primaria vale quanto
specificato ai commi 1 e 2.
4. Il “rendimento di produzione medio stagionale” deve essere calcolato secondo
le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al
comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con
potenza nominale su-periore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su
due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel
caso di sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino
obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilità di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a
ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria
alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda
per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata
con generatori di calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali
si possa dimostrare che l’adozione di un unico generatore di calore non
determini maggiori consumi di energia o comporti impedimenti di natura tecnica o
economica. Gli elementi tecnico-economici che giustificano la scelta di un unico
generatore vanno riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione della norma tecnica UNI 8065,
relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, è prescritta, nei limiti e con le
specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti termici di nuova
installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata
di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo
abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono
disporre di un sistema di accumulo dell’acqua calda di capacità adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide
per tubazioni di cui all’ultima colon-na dell’allegato B e devono essere
progettati e condotti in modo che la temperatura dell’acqua, mi-surata nel punto
di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48° C, +5° C di
tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli
impianti termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati
alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la produzione
di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve essere
realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di
consentire l’inserzione di sonde per la determinazio-ne del rendimento di
combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vi-genti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da più unità immobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche
UNI 7129, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole
unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali
appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco
dall’impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi:
- mera sostituzione di generatori di calore individuali,
- singole ristrutturazioni degli impianti termici individuali già esistenti,
siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano
già di sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il
tetto dell’edificio. Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo
l’inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base
all’art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali,
scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto
termico che comportino l’installazione di generatori di calore individuali,
esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, è prescritto l’impiego di
generatori isolati rispetto all’ambiente abitato, da realizzare ad esempio
mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme tecniche UNI
7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all’esterno o in locali
tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi
di incompatibilità con il sistema di evacuazione dei prodotti della combustione
già esistente. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1 (secondo
classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono essere muniti
all’origine di un dispositivo di controllo dell’evacuazione dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI 7271 FA-2 del
dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere
progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al
rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale,
tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tam-ponature a cassetta, anche
quando queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e
coibentate, secondo le modalità riportate nell’allegato B al presente decreto.
La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da
garantire il mantenimento delle ca-ratteristiche fisiche e funzionali dei
materiali coibenti e di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a
temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno
dell’impianto ter-mico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso
fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di
guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), è prescritto che l’impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di
distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
dell’impianto termico, qualora per il rinnovo dell’aria nei locali siano
adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, è prescritta l’adozione
di apparecchiature per il recupero del calore disperso per rinnovo dell’aria
ogni qual volta la portata totale dell’aria di ricambio G ed il numero di ore
annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano superiori ai valori
limite riportati nell’allegato C del presente decreto.
14. L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve
essere effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e
3 della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella
relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma
1 dell’art. 28 della legge stessa relativi all’impianto termico, riportando le
specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che
determina l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è
determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti
dell’impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un
impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice, è
determinato dalle minori spese per l’acquisto del combustibile, o di altri
vettori energetici,valutate ai costi di fornitura all’atto della com-pilazione
del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della
sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggior importanza dell’impatto ambientale.
17. Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per
la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici
e sanitari anche per altri usi, compreso l’utilizzo di energia meccanica e
l’utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative
tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente
tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L’allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la
produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L’adozione di dette
tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata
in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 (6) senza che tale adempimento esoneri il progettista dal
valutare la possibilità al ricorso ad altre tecnologie d’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
Articolo 6 (Rendimento minimo dei
generatori di calore)
1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonché nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda
devono avere un “rendimento termico utile” ed i generatori di calore ad aria
calda devono avere un “rendimento di combustione” non inferiore ai rispettivi
valori riportati nell’allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con
combustibili le cui caratte-ristiche si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente com-mercializzati, quali ad esempio
gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui alla lettera b.
Articolo 7 (Termoregolazione e
contabilizzazione)
1. Fermo restando che gli edifici
la cui concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all’entrata in
vigore del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e
controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e
nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per
una pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o
quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è
prescritta l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che
consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a
valori sigillabili nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere
pilotato da una sonda ter-mometrica di rilevamento della temperatura esterna. La
temperatura esterna e le temperature di mandata e di ritorno del fluido
termovettore devono essere misurate con una incertezza non superiore a ±2° C.
3. Ai sensi del comma 6 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto articolo 26, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello
di temperatura ambiente qualora i ogni singola unità immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura
della temperatura ambiente dell’unità immobiliare e dotato di programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell’arco
delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione
d’uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della
settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o
mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o l’intercettazione
o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei
periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di
un sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della
temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa
temperatura su almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità
immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è
opportuna l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della
temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi
caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L’installazione di detti
dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti
commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l’e-ventuale sistema di
contabilizzazione, ed è prescritta nei casi in cui la somma dell’apporto termico
solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione tra quelli interamente
compresi nell’arco del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico, e
degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore al 20% del fabbisogno
energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
8. L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari
e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell’art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il
loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico
termico dell’utenza.
Articolo 8 (Valori limite del
fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale)
1. Ai fini dell’applicazione del
presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di
un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura al valore
costante di 20° C con un adeguato ricambio d’aria durante una stagione di
riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E, dal comma 2 dell’articolo 9 del
presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che
ciò determini alcuna limitazione dell’effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN)
è il fabbisogno ener-getico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso
per il volume riscaldato e i gradi-giorno della località.
L’unità di misura utilizzata è il kJ/m 3 ) GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere
effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che PRONTUARIO
TECNICO caldaie verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro i successivi
trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione tecnica di cui
al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del
sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici,
- dell’energia solare fornita all’edificio,
- degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo
degli abitanti, all’uso della cucina, agli elettrodomestici,
all’illuminazione,in termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprenden-te quest’ultima anche l’energia associata all’umidità,
- dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione,
regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m 3 è
ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del
fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema
edificio impianto che tiene conto, in termini di apporti:
- dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite:
- dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprenden-te quest’ultima anche l’energia associata all’umidità,
- dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione,
regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell’involucro edilizio deve es-sere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e
non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1
e 2 dell’art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di
detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in
conformità di quanto disposto dal decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 otto-bre 1986, n.
244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4,
5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite:
FEN lim =[(Cd+0.34n)- k u (0,01I/dTm
+ a/dTm )] 86.4/hg
La predetta formula non è
utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un
valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle
costanti viene di seguito elencato:
Cd = coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro
edilizio, espresso in W/m 3 °C, calcolato secondo le indicazioni dell’art. 8,
comma 6; n=numero dei volumi d’aria ricambiati in un’ora (valore medio nelle 24
ore), espresso in h -1 ;
0.34=costante, dimensionata in W h/m 3 °C, che esprime il prodotto del calore
specifico dell’aria per la sua densità;
I=media aritmetica dei valori dell’irradianza solare media mensile sul piano
orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa a tutti i mesi dell’anno
interamente compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente
articolo; i valori saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
dTm=differenza di temperatura media stagionale espressa in °C; i valori saranno
forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01=valore convenzionale, espresso in m -1 , della superficie ad assorbimento
totale dell’energia sola-re per unità di volume riscaldato;
a=valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m 3 , fissati in
conformità a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
ku=coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato nelle norme
tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4=migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da
W/m 3 °C (dimen-sioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m 3 GG
(dimensione del FEN);
hg=valore del rendimento globale medio stagionale definito all’art. 5 comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi
d’aria ricambiati in un’ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l’edilizia
abitativa nel caso non sussistano ricambi mec-canici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d’aria imposti da norme
igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d’uso
dell’edificio, all’eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento
a focolare aperto), o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di
n è convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono
comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m 3
, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione
invernale, dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo
I=0, a=0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di
cui al comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all’evoluzione della
normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell’industria
del commercio e dell’artigianato.
Articolo 9 (Limiti di esercizio
degli impianti termici)
1. Gli impianti termici destinati
alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere condotti in modo
che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di
temperatura fissati dall’articolo 4 del presente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi
relativi al periodo an-nuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata
giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15
marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10
giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal 1°
novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione. Al di fuori di tali periodi gli impianti termici
possono essere attivati solo in presenza di situazioni cli-matiche che ne
giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore
alla metà di quella consentita a pieno regime.
3. E’ consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in
due o più sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere
comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo
annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni
internazionali, che non siano ubi-cate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne
e asili nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1, adibiti ad alberghi, pensioni ed
attività assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6, adibiti a piscine saune e
assimilabili;
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici,nei seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti
adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di
cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli
radianti incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito
primario, al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al
comma 5, di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di
mantenere la temperatura dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una
sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24
ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16° C +2° C di tolleranza nelle ore al di
fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente
articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi
per la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni
singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un
sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare
stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due
livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del
presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della
tem-peratura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione
di detta temperatu-ra almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” i cui
corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort
ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda,
durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita
dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati
alla lettera e);
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può
richiedere che, a cura delle Autorità competenti di cui all’art. 31 comma 3
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata
l’osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all’art. 3 l’amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni
impianto termico centralizzato al servizio di una pluralità di utenti, una
tabella concernente: a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio
dell’impianto termico e dell’orario di attivazione giornaliera prescelto nei
limiti di quanto disposto al presente articolo; b) le generalità e il domicilio
del soggetto responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico.
Articolo 10 (Facoltà delle
Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti
termici)
1. In deroga a quanto previsto
dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera immediatamente esecutiva della
giunta comunale, possono ampliare, a fronte di comprovate esigenze, i periodi
annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti
termici, sia per i centri abitati,sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione relativamente
ai provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Articolo 11 (Esercizio e
manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)
1. L’esercizio e la manutenzione
degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera
j) dell’art. 1 comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti alla
lettera o) dell’art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilità.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la
figura dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa
subentra per la durata dell’occupazione, alla figura del proprietario,
nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle
connesse responsabilità limitatamente all’esercizio, alla manutenzione
dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore a
350 kW ed in ogni casoqualora gli impianti termici siano destinati
esclusivamente ad edifici di proprietà pubblica od esclusivamente ad edifici
adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al “terzo
responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico” è
dimostrato mediante l’iscrizione ad albi na-zionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo na-zionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di
ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi
equivalenti delle Comunità Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto
ai sensi delle norme UNI EN 29.000 (9/a).
4. Le operazioni di manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguite
secondo le prescri-zioni delle vigenti normative UNI e CEI devono essere
effettuate almeno una volta l’anno salvo indicazioni pió restrittive delle
suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale” o
sul “libretto di impianto” prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
appone la firma sul “libretto di centrale” o sul “libretto d’impianto” di cui al
comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l’altro, quale
soggetto delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’artico-lo 34
della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici è
tra l’altro tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di
attivazione consentita dall’art. 9;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle
disposizioni di cui all’art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali è fatto obbligo all’occupante
l’unità immobiliare di affi-dare la manutenzione dell’impianto a persona fisica
o giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell’art. 1,
qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel
caso specifico di impianti termici individuali, si intende sussistano, tra
l’altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura
del responsabile dell’esercizio e della manutenzione si identifica con
l’occupante o, su de-lega di questo, con il soggetto cui è affidata la
manutenzione dell’impianto, fermo restando che l’occupante stesso assume in
maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine
dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare al proprietario o
al subentrante il “libretto di impianto” prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono
essere muniti di un “libretto di centrale” conforme all’allegato F al presente
regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono
essere muniti di un “libretto di impianto” conforme all’allegato G al presente
regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto di cui al comma
9 possono essere aggiornati dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova
installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali anche in
caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata da un
installatore che possegga i requisiti richiesti per l’installazione e
ma-nutenzione degli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge
5 marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale del libretto per impianti
esistenti all’atto dell’entrata in vigore del pre-sente regolamento nonchè la
compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è
effettuata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto
termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul
“libretto di centrale” o sul “libretto di impianto” di cui al comma 9. Le
suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l’anno, normalmente
all’inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con po-tenza
nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità biennale per i
generatori di ca-lore con potenza nominale inferiore, ferma restando la
periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma
4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di
calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è
inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione
da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai
commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica del focolare,
in conformità a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre
1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
entro i successivi trenta giorni, deve risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro
punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla
potenza nominale indicato al punto 1 dell’allegato E;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a un punto percentuale rispetto al
valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale indicato al
punto 1 dell’allegato E;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente alla data
di entrata in vigo-re del presente regolamento: non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato al punto 2 dell’allegato E;
d) per generatori di calore ad aria calda installati dopo l’entrata in vigore
del presente regolamento: non inferiore a tre punti percentuali rispetto al
valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato al
punto 2 dell’allegato E. 15. Qualora i generatori di calore installati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non
possano essere ricondotti mediante operazioni di manutenzione ai valori di
rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del comma 14 è
prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati: potenza
nominale termini 350 KW e oltre entro il 30 settembre 1994 inferiore a 350 KW
per zone climatiche E, F entro il 30 settembre 1995 inferiore a 350 KW per le
restanti zone climatiche entro il 30 settembre 1996 I generatori di calore
installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano
stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle
lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali valori mediante
operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a
partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h) del
comma 6 dell’art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli
ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi
dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di
calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori
di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono
essere muniti di “libretto di centrale” predisposto, secondo la specificità del
caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal
responsabile dell’esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà
contene-re oltre alla descrizione dell’impianto stesso, l’elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in
conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli interventi
di manutenzione straordinaria. Per la parte relativa ad eventuali generatori di
calore il libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già
previste nel presente regolamento.
18. Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con più di
quarantamila abitanti e le provincie per la restante parte del territorio
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di
esercizio dell’impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 KW devono essere segnati
nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma
18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi
appositi convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel
contempo funzione di responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici sottoposti a controllo. L’ENEA nell’ambito dell’accordo di
programma con il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,
fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l’accertamento dell’idoneità tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento, in
alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di cui
al comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni
interessate, al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e
all’ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati
nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi responsabili
dell’esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con firma autenticata e con
connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del
presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell’ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a tale
forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a campione ai fini del
riscontro della veridicità delle dichiarazioni pervenute, devono altresì
provvedere per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa la
dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La
fase transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due anni
per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni
per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei
anni per gli impianti termici per singole unità immobiliari.
Articolo 12 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, salvo
quanto disposto al comma 2, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall’articolo 5,
comma 2, dall’articolo 8, comma 3, dall’articolo 11, comma 14, e dall’allegato B
e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto 1994. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1993
caldaie