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LEGGE 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza degli Impianti La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art.1.Ambito di applicazione 1. Sono soggetti all’applicazione
della presente legge i seguenti impianti relativi agli edifici adibiti ad uso
civile: Art. 2. Soggetti abilitati 1. Sono abilitate all’installazione
alla trasformazione, all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui
all’articolo 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel
registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e
successive modificazioni ed integrazioni, o nell’albo provinciale delle imprese
artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. Art. 3. Requisiti tecnico-professionali 1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all’articolo 2, comma 2, sono i seguenti: Art.4. Accertamento dei requisite tecnico-professionali 1. L’accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per l’artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da un
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri dei quali un membro di rappresentanza degli ordini professionali, un
membro in rappresentanza degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i
re-stanti membri designati dalle organizzazioni delle categorie più
rappresentative a livello nazionale degli esercenti le attività disciplinate
dalla presente legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di
ruolo di materia tecnica. Art.5. Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 1. Hanno diritto ad ottenere il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla
commissione provinciale per l’artigianato, coloro che dimostrino di essere
iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nell’albo provinciale delle
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, come imprese
installatrici o di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. Art. 6. Progettazione degli impianti 1. Per l’installazione, la
trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b),
c), e), e g), e 2 dell’articolo 1 è obbligatoria la redazione del progetto da
parte di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell’ambito delle
rispettive competenze. Art. 7. Installazione degli impianti 1. Le imprese installatrici sono
tenute ad eseguire gli impianti a regola d’arte utilizzando allo scopo materiali
parimenti costruiti a regola d’arte. I materiali ed i componenti realizzati
secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI)
e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano
costruiti a regola d’arte. Art. 8. Finanziamento dell’attività di normazione tecnica 1. Il 3 per cento del contributo
dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca di cui all’articolo 3,
terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è destinato al-l’attività di
normazione tecnica, di cui all’articolo 7 della presente legge, svolta dall’UNI
e dal CEI. Art. 9. Dichiarazione di conformità 1. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 6. Art. 10. Responsabilità del committente o del proprietario 1. Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2. Art. 11. Certificato di abitabilità e di agibilità 1. Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti. Art. 12. Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri 1. Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché
dall’obbligo di cui all’articolo 10, i lavori concernenti l’ordinaria
manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1. Art. 13. Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo 1. Qualora nuovi impianti tra
quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell’articolo 1
vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato
di abitabilità, l’impresa installatrice deposita presso il comune, entro trenta
giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell’impianto e
la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui
all’articolo 15. Art. 14. Verifiche 1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni della
presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie locali, i
comandi provinciali dei vigili del fuoco e l’Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della
collaborazione dei liberi professionisti, nell’ambito delle rispettive
competenze, di cui all’articolo 6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all’articolo 15. Art. 15. Regolamento di attuazione 1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di cui
all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per quali
risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all’articolo 6 e sono
definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso in relazione
al grado di complessità tecnica dell’installazione degli impianti, tenuto conto
dell’evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di di sicurezza. Art. 16. Sanzioni 1. Alla violazione di quanto
previsto dall’articolo 10 consegue, a carico del committente o del proprietario,
secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all’articolo
15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila. Alla
violazione delle altre norme della presente legge consegue, secondo le modalità
previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni. Art. 17. Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali 1. I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge. Art. 18. Disposizioni transitorie 1. Fino all’emanazione del
regolamento di attuazione di cui all’articolo 15 sono autorizzate ad eseguire
opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all’articolo 1 e le imprese di cui all’articolo 2, comma
1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto prescritto
dell’articolo 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario la
dichiara-zione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli estremi
dell’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Art. 19. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiani. È fatto obbligo a chiunque spet-ti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 marzo 1990 |
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