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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083

Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile
(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 320 del 20 dicembre 1971)

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentari con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art. 2.

I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Art. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigia-nato.

Art. 4.

La vigilanza sull’applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. I funzionari del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell’esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 5.

I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l’arresto fino a due anni.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1971

 

 

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Ultimo aggiornamento: 08-02-06