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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083 Norme per la
sicurezza dell’impiego del gas combustibile La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato: PROMULGA la seguente legge: Art. 1.
Art. 2. I gas combustibili ad uso domestico ed uso similare, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sé odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità. Art. 3. I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigia-nato. Art. 4. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell’industria, del com-mercio e dell’artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori autorizzati con decreto del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato. I funzionari del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nonché degli istituti, enti e laboratori sopra indicati, nell’esercizio delle loro funzioni, sono ufficiali di polizia giudiziaria. Art. 5. I trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 100 mila a lire 2 milioni o con l’arresto fino a due anni. Art. 6. La presente legge entra in vigore dopo un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 dicembre 1971 |
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