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IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

 

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818;

Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente il regolamento recante disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi;

Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, alla definizione delle modalità e dei contenuti delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché a stabilire criteri uniformi per lo svolgimento dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, al fine di garantire l'uniformità delle procedure, nonché la trasparenza e speditezza dell'attività amministrativa;

Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

 

Decreta:

 

Art. 1

(Domanda di parere di conformità sui progetti)

 

1. La domanda di parere di conformità sui progetti, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a)  generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b)  la specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nella tabella allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, interessate dal progetto;

c)  ubicazione prevista per la realizzazione delle opere.

2. Alla domanda sono allegati:

a)  documentazione tecnico progettuale, in duplice copia, a firma di tecnico abilitato e conforme a quanto specificato nell'allegato 1 al presente decreto;

b)  attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

Art. 2

(Domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del

certificato di prevenzione incendi)

 

1. La domanda di sopralluogo finalizzata al rilascio di certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rilascio del certificato di prevenzione incendi, nonché la loro ubicazione;

c)  estremi di approvazione del progetto da parte del Comando provinciale vigili del fuoco.

2. Alla domanda sono allegati:

a) copia del parere rilasciato dal Comando provinciale dei vigili del fuoco sul progetto;

b) dichiarazioni e certificazioni, secondo quanto specificato nell'allegato 2 al presente decreto, atte a comprovare che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio;

c) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

Art. 3

(Dichiarazione di inizio attività)

 

1. La dichiarazione prevista dall'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, secondo il modello riportato in allegato 3 del presente decreto e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.

2. La suddetta dichiarazione va resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo le forme di legge.

 

Art. 4

(Domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi)

 

1. La domanda di rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in duplice copia, di cui una in bollo, e va presentata al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, per le quali si chiede il rinnovo del certificato.

2. Alla domanda sono allegati:

a) copia del certificato di prevenzioni incendi in scadenza;

b) dichiarazione del responsabile dell'attività, redatta secondo il modello riportato in allegato 4 al presente decreto e resa, secondo le forme di legge, come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

c) perizia giurata attestante l'efficienza dei dispositivi, dei sistemi e degli impianti finalizzati alla protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da professionista abilitato ed iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno, ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818. Tale perizia è redatta secondo il modello riportato in allegato 5 del presente decreto;

d) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

Art. 5

(Domanda di deroga)

 

1. La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, è redatta in triplice copia, di cui una in bollo e va indirizzata all'Ispettorato interregionale o regionale dei vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio. La domanda deve contenere:

a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;

b) specificazione dell'attività principale e delle eventuali attività secondarie, elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, oggetto della domanda di deroga;

c) disposizioni normative alle quali si chiede di derogare;

d) specificazione delle caratteristiche dell'attività o dei vincoli esistenti che comportano l'impossibilità di ottemperare alle disposizioni di cui alla lettera c).

2. Alla domanda sono allegati:

a) documentazione tecnica, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, contenente quanto previsto dall'allegato 1 al presente decreto ed integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;

b) attestato del versamento effettuato a mezzo di conto corrente postale a favore della Tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966.

 

Art. 6

(Adempimenti dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco)

 

1. Il Comando riporta su tutte le copie delle domande, di cui ai precedenti articoli, la data di presentazione e il numero di protocollo, restituendo all'interessato la copia prodotta in carta semplice.

2. La copia in bollo della dichiarazione di cui al precedente art. 3, contenente la data di presentazione della medesima ed il numero di protocollo dell'ufficio, è restituita all'interessato munita del visto di ricezione del Comando, quale autorizzazione provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

3. Il Comando provvede a comunicare al richiedente il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. Il parere di conformità sui progetti e le autorizzazioni in deroga sono trasmessi agli interessati corredati da una copia della documentazione grafico-illustrativa presentata, munita degli estremi identificativi del parere o dell'autorizzazione.

5. Il Comando provvede al rinnovo del certificato di prevenzione incendi, di cui all'art. 4, sulla base della documentazione prodotta in allegato alla domanda, senza effettuare sopralluogo di verifica.

 

Art. 7

(Uniformità della durata dei servizi di prevenzione incendi

resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco)

 

1. La durata dei servizi di prevenzione incendi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco, anche al fine di stabilire l'importo dei corrispettivi di cui all'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modifiche ed integrazioni, è riportata nella tabella di cui all'allegato 6 al presente decreto, tenuto conto del tipo di prestazione richiesta, della tipologia e della complessità dell'attività soggetta a controllo.

2. Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento.

3. Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività.

 

Art. 8

(Disposizioni finali)

 

1. Qualora l'interessato intenda delegare altro soggetto per i necessari rapporti con il Comando, ne fa specifica indicazione, nelle forme di legge, in calce alla domanda.

2. Il presente decreto entra in vigore nel medesimo giorno di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

 

Allegato I

 

Documentazione tecnica allegata al parere

di conformità sui progetti

 

La documentazione progettuale di prevenzione incendi attiene alle caratteristiche di sicurezza antincendio dell'attività elencate nel decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, e consente di accertare la loro rispondenza alle vigenti norme o, in mancanza, ai criteri di prevenzione incendi e in particolare comprende:

- scheda informativa generale;

- relazione tecnica;

- elaborati grafici.

 

A - Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio

 

A.1. Scheda informativa generale

La scheda informativa generale comprende:

a) informazioni generali sull'attività e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi;

b) indicazioni del tipo di intervento in progetto: nuovo insediamento o modifica, ampliamento o ristrutturazione di attività esistente.

 

A.2. Relazione tecnica

La relazione tecnica evidenzia l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite l'individuazione dei pericoli di incendio, la valutazione dei rischi connessi e la descrizione delle misure di prevenzione e protezione anticendio da attuare per ridurre i rischi.

 

A.2.1. Individuazione dei pericoli di incendio

La prima parte della relazione contiene l'indicazione di elementi che permettono di individuare i pericoli presenti nell'attività, quali ad esempio:

- destinazione d'uso (generale e particolare);

- sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio;

- carico di incendio nei vari compartimenti;

- impianti di processo;

- lavorazioni;

- macchine, apparecchiature ed attrezzi;

- movimentazioni interne;

- impianti tecnologici di servizio;

- aree a rischio specifico.

 

A.2.2. Descrizione delle condizioni ambientali

La seconda parte della relazione contiene la descrizione delle condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, al fine di consentire la valutazione del rischio connesso ai pericoli individuati, quali ad esempio:

- condizioni di accessibilità e viabilità;

- layout aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento);

- caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumentrica, compartimentazione, ecc.);

- aerazione (ventilazione);

- affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali;

- vie di esodo.

 

A.2.3. Valutazione qualitativa del rischio

La terza parte della relazione contiene la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

 

A.2.4. Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio)

La quarta parte della relazione tecnica contiene la descrizione dei provvedimenti da adottare nei confronti dei pericoli, delle condizioni ambientali, e la descrizione delle misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo al comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali ed ai presidi antincendio, avendo riguardo alle norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

 

A.2.5. Gestione dell'emergenza

Nell'ultima parte della relazione sono indicati, in via generale, gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso una efficiente organizzazione e gestione aziendale.

 

A.3. Elaborati grafici

Gli elaborati grafici, preferibilmente nei formati non superiori ad A2 e piegati in A4, comprendono:

a) planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell'insediamento, dalle quali risultino:

- l'ubicazione delle attività;

- le condizioni di accessibilità all'area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;

- le distanze di sicurezza esterne;

- le risorse idriche della zona (idranti esterni, pozzi, corsi d'acqua, acquedotti e similari);

- gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);

- l'ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;

- quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l'attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;

b) piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell'edificio o locale dell'attività, relative a ciascun piano, recanti l'indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica:

- la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione dei macchinari ed impianti esistenti;

- l'indicazione delle uscite, con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani scala, gli ascensori;

- le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;

- l'illuminazione di sicurezza;

c) sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio.

 

B - Documentazione relativa ad attività regolate da specifiche disposizioni antincendi

 

B.1. Scheda informativa generale

La scheda informativa generale, per ogni attività soggetta al controllo, indica i medesimi elementi richiesti al punto A.1.

 

B.2. Relazione tecnica

La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l'osservanza delle specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi.

 

B.3. Elaborati grafici

Gli elaborati grafici comprendono i medesimi elementi richiesti al punto A.3.

 

C - Ampliamenti o modifiche di attività esistenti

Qualora il progetto riguardi un ampliamento, una modifica o una ristrutturazione di una parte dell'attività, gli elaborati relativi alla scheda informativa ed alla planimetria generale devono riguardare l'intero complesso, mentre gli altri elaborati possono essere limitati alla parte oggetto degli interventi stessi.

 

Allegato II

 

Documentazione tecnica allegata

alle domande di sopralluogo

 

La documentazione tecnica è atta a comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente ed è riferita a:

a) strutture;

b) finiture;

c) impianti;

d) attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendi, secondo quanto di seguito specificato.

 

1 - Elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura)

1.1. La documentazione è costituita da:

a) certificazione di resistenza al fuoco dell'elemento. Poiché la valutazione della classe di resistenza al fuoco può essere di tipo sperimentale, analitico o tabellare, la relativa certificazione è:

- a firma del direttore del laboratorio, per la valutazione di tipo sperimentale;

- a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, per la valutazione analitica;

- a firma di professionista, per la valutazione di tipo tabellare.

In tutti i casi in cui il metodo di verifica non consenta di certificare anche i requisiti di resistenza (R), di tenuta (E) e di isolamento (I) dell'elemento, è allegata una valutazione a firma di professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, relativa a tali requisiti;

b) dichiarazione di corrispondenza dell'elemento in opera, compreso l'eventuale rivestimento protettivo, con quello certificato. Tale dichiarazione è redatta:

- da qualsiasi professionista, quando il grado di resistenza al fuoco sia fornito da tabella;

- da professionista iscritto negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818, negli altri casi.

Nel caso di elementi protetti con rivestimenti (vernici intumescenti, intonaci o lastre), in mancanza di apposita procedura di verifica della corretta posa in opera, il professionista potrà avvalersi di una dichiarazione a firma dell'installatore che riporti le modalità applicative utilizzate e garantisca sulla loro corrispondenza con quelle fornite dal produttore del rivestimento (p.e. pulizia e sabbiatura del supporto, tipo e quantitativo di protettivo, ciclo di applicazione, modalità di giunzione delle lastre, ecc.). La dichiarazione di corrispondenza in questo caso riguarda le caratteristiche strutturali dell'elemento e la sussistenza, nella situazione reale, delle ipotesi di base adottate per la verifica (p.e. condizioni di sollecitazione, di applicazione dei protettivi, di isolamento termico delle facce non esposte all'incendio).

1.2. I rapporti di prova e le relazioni di calcolo (in forma integrale o sintetica) relativi agli elementi di cui al presente punto, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso e tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli. A tale scopo, per relazione sintetica si intende un elaborato che descriva l'elemento, le ipotesi di base adottate per il calcolo e ogni altro dato necessario e sufficiente per la eventuale riproducibilità della verifica analitica.

 

2 - Materiali classificati ai fini della reazione al fuoco e porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco

2.1. La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali di identificazione e ubicazione dei materiali o dei prodotti, e alla quale sono allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione del prototipo prevista dalla vigente normativa.

2.2. I rapporti di prova relativi ai prodotti di cui al presente punto, per i quali non sia prevista l'omologazione del prototipo, acquisiti dal titolare in allegato alle relative certificazioni, sono trattenuti dal titolare stesso, purché siano tenuti a disposizione del Comando per eventuali controlli.

 

3 - Impianti

3.1. Impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

a) Sono considerati rilevanti ai fini della sicurezza antincendi gli impianti:

- di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;

- di protezione contro le scariche atmosferiche;

- di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;

- di protezione antincendio.

b) La documentazione da allegare alla domanda di sopralluogo è la dichiarazione di conformità prevista dall'art. 9 della legge n. 46 del 1990. Il progetto e gli allegati obbligatori sono tenuti a disposizione per eventuali controlli. In tale dichiarazione è specificato anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente, e del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, per quanto riguarda la marcatura CE delle apparecchiature elettriche.

3.2. Impianti di protezione antincendio e di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

a) Sono impianti di protezione antincendio gli impianti:

- per l'estinzione degli incendi;

- per l'evacuazione del fumo e del calore;

- di rivelazione e segnalazione d'incendio.

b) La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione e funzionamento da parte dell'installatore, corredata di progetto, riferito alle eventuali norme di prodotto e/o agli eventuali requisiti prestazionali previsti da disposizioni vigenti o da prescrizioni del Comando provinciale VV.F., a firma di professionista. In assenza di tale progetto, dovrà essere presentata una certificazione (completa di documentazione tecnica illustrativa) a firma di professionista iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 818 del 1984 relativa agli stessi aspetti.

3.3. Impianti di utilizzazione, trasporto e distribuzione di fluidi infiammabili, combustibili o comburenti non ricadenti nel campo di applicazione della legge n. 46 del 1990.

La documentazione è costituita dalla dichiarazione di conformità a firma dell'installatore ed è corredata da uno specifico progetto e da eventuali allegati obbligatori. Nella dichiarazione è specificato, se pertinente, anche il rispetto degli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661, per quanto riguarda la marcatura CE di apparecchi a gas e l'attestato di conformità dei dispositivi installati separatamente.

 

4 - Attrezzature e componenti di impianti con specifica funzione ai fini della sicurezza anticendio

La documentazione è costituita da una dichiarazione di corretta installazione a firma dell'installatore, alla quale è allegata la documentazione attestante la conformità del prodotto al prototipo approvato, certificato o omologato dal Ministero dell'interno e la documentazione attestante la conformità del prodotto alla norma tecnica di riferimento.

 

Allegati III, IV, V e VI

 

OMISSIS

 

 

 

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Ultimo aggiornamento: 08-02-06