D.P.R. 6 dicembre
1991, n. 447
Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti
(G.U. n. 38 del 15.02.1992)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della
Costituzione;
Visto l'art. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza
degli impianti;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27
giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6
novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
1. Ambito di applicazione.
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai fini del comma 1 dell'art. 1
della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le
unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio
professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o
conventi e simili.
2. Sono soggetti all'applicazione della legge, per quanto concerne i soli
impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche
gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o
agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli
edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di
cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di
enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dell'energia elettrica si intendono i
circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina
con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici
rientrano anche quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati
ad impianti elettrici posti all'interno. Gli impianti luminosi pubblicitari
rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti
elettrici posti all'interno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte
comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione
dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima
tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i
sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti
all'impianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete
pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle
poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10
gennaio 1983, con riferimento all'autorizzazione, all'installazione e agli
ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende l'insieme
delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna
all'apparecchio utilizzatore, l'installazione ed i collegamenti del medesimo, le
predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve
essere installato l'apparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo
scarico all'esterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli
impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di
rilevamento di gas, fumo e incendio.
2. Requisiti tecnico-professionali.
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di un'impresa del settore"
di cui all'art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge deve intendersi non
solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di
collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa artigiana da parte
del titolare, dei soci o dei familiari.
[3. Certificato di riconoscimento dei
requisiti tecnico-professionali.][abrogato]
4. Progettazione degli impianti.
1. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione
degli impianti, la redazione del progetto di cui all'art. 6 della legge è
obbligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento dei seguenti
impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), della
legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di
superficie superiore a 400 mq; per gli impianti effettuati con lampade
fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è
obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva
maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 2, della legge relativi agli
immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione
qualora la superficie superi i 200 mq;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con
potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta l'unità immobiliare
provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica
del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso
medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o maggior rischio di
incendio;
d) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge,
per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici
con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche
atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti
elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a
200 mc e con un'altezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge,
per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera
pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), della legge,
per il trasporto e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica
superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di
stoccaggi;
g) per gli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), della legge,
qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato
prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o
superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a
10.
2. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto e i disegni
planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia
dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto
stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si
considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati
in conformità alle indicazioni delle guide dell'Ente italiano di unificazione
(UNI) e del CEI.
3. Qualora l'impianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto
presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante tali varianti in corso d'opera, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
5. Installazione degli impianti.
1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la
salvaguardia della sicurezza dell'UNI e del CEI, nonché nel rispetto della
legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a
regola d'arte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola d'arte i materiali ed i
componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme
armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791 (4), o dotati altresì
di marchi di cui all'allegato IV del decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dell'UNI e del
CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola
d'arte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano
state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dell'UNI e
del CEI, l'installatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la
norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola d'arte i materiali, componenti
ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le
normative emanate dagli organismi di normalizzazione di cui all'allegato II
della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di
sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli
aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti
elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di
sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nell'ambiente da proteggere e
tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di
protezione equivalente ai fini del comma 2 dell'art. 7 della legge, si intende
ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contatti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive, si applica l'elenco delle
norme generali di sicurezza riportate nell'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989.
8. Per l'adeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in
vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative
purché l'adeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla
legge, vengano rispettati i principi di progettazione obbligatoria con
riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la
dichiarazione di conformità che ne attesti l'autonoma funzionalità e la
sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti
che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti, posti all'origine dell'impianto, protezione contro i contatti
diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
6. Attività di normazione tecnica.
1. L'UNI ed il CEI svolgono l'attività di elaborazione di specifiche
tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui all'art. 7 della legge,
anche sulla base di indicazioni del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale e di
osservazioni della commissione permanente di cui all'art. 15, comma 2, della
legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione
dei lavori svolti in tale settore, per l'attribuzione delle somme, di cui
all'art. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con
regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro.
7. Dichiarazione di conformità.
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli
predisposti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti l'UNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti
realizzati dagli uffici tecnici interni delle ditte non installatrici,
intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica.
[3.] [abrogato]
8. Manutenzione degli impianti.
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in
servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 5
della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono
tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale d'uso nonché a far
fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi,
che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la loro
destinazione d'uso.
9. Verifiche.
1. Per l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 14 della legge, gli
enti interessati operano la scelta del libero professionista nell'ambito di
appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più
sezioni secondo le rispettive competenze. Gli elenchi sono formati annualmente
sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati
schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e
le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla
legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e
consegnarla all'avente causa in caso di trasferimento dell'immobile a qualsiasi
titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. All'atto della costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente
gli impianti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, della legge, il committente o il
proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli
estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile,
deve riportare il nome dell'installatore dell'impianto o degli impianti e,
qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dell'impianto o degli
impianti.
10. Sanzioni.
1. Le sanzioni amministrative, di cui all'art. 16, comma 1, della
legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo,
con riferimento alla entità e complessità dell'impianto, al grado di
pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con
regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla
base dell'evoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della
svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante verifica o in qualunque
altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
commissione di cui all'art. 4 della legge, competente per territorio, che
provvede all'iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel
registro delle ditte in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante
apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla
sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in
casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle
medesime imprese dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese
artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i
collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi
albi.
6. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono
gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.