Dal primo Gennaio 1998 il
Decreto Legislativo n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e
90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro) del 19 Settembre 1994 (tale Decreto ha
recepito otto diverse normative europee nel campo della sicurezza nei luoghi
di lavoro) seguito dal Decreto Legislativo n. 242 del 19 Marzo 1996 (Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro), trova
piena applicazione poiché la totalità degli adempimenti in esso previsti
devono obbligatoriamente essere rispettati, venendo meno anche gli sconti
previsti dal secondo dei Decreti citati.
L'articolo 4 del Decreto
Legislativo n. 626, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 242 (Obblighi
del datore di lavoro, del dirigente o del preposto) obbliga il datore di
lavoro ad elaborare un documento, che deve essere custodito presso l'azienda
stessa, contenente:
- una relazione sulla valutazione
dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale
sono specificati i criteri adottati nella valutazione stessa,
- l'individuazione delle misure
di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguenti alla valutazione di cui alla lettera a
- il programma delle misure
ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo di livelli di
sicurezza.
Il datore di lavoro elabora
tale documento insieme al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (designato dallo stesso datore di lavoro) ed insieme al medico
competente, nel caso sia prevista la sorveglianza sanitaria, consultando
prima il rappresentante della sicurezza. Tale documento deve essere
rielaborato ogni qualvolta si apportino delle significative modifiche, da un
punto di vista della sicurezza, al processo produttivo.
Ad eccezione delle aziende
indicate nella tabella di seguito (che è riporta quella dell'allegato 1 al
Decreto Legislativo. n. 626 così come modificato dal Decreto Legislativo n.
242), il datore di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che
occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli adempimenti sinteticamente
elencati sopra, ma è comunque tenuto ad autocertificare l'avvenuta
valutazione dei rischi all'interno dell'azienda, e gli adempimenti ad essa
relativi.
Si riporta l'allegato I al D.
L. n. 626 così come modificato dal D.L. n. 242.
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da
parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
(1) Escluse le aziende industriali
di cui all'art. 1 decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o
notifica ai sensi degli artt. 4 e 6 del decreto stesso, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive ed altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo
indeterminato.
Un caso specifico di
sicurezza nei luoghi di lavoro è quello relativo alla sicurezza nei luoghi
di lavoro all'interno di cantieri temporanei o mobili (qualunque
luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile),
regolamentata dal Decreto Legislativo n. 494 del 14 Agosto 1996 (Attuazione
della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili).
Tale Decreto individua, tra
gli altri, i seguenti soggetti (che possono anche essere e fare capo ad
un'unica persona):
responsabile dei lavori: il
soggetto incaricato dal committente per la progettazione o per l'esecuzione
o per il controllo dell'esecuzione dell'opera;
coordinatore per la
progettazione dell'opera: il soggetto incaricato dal committente o dal
responsabile dei lavori, che si occupa della sicurezza del cantiere in fase
preliminare, ovvero durante la fase di progettazione.
coordinatore per l'esecuzione
dei lavori: la persona incaricata dal committente o dal responsabile dei
lavori, che si occupa della sicurezza del cantiere durante la realizzazione
dell'opera.
Questi tre soggetti sono i
principali responsabili, tra le altre cose, della stesura e della successiva
osservanza del piano di sicurezza e di coordinamento, dell'eventuale piano
generale di sicurezza (nei lavori la cui entità complessiva presunta sia
superiore a 30.000 uomini/giorni) e dei fascicoli contenenti le informazioni
utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi.
Il piano di sicurezza e di
coordinamento, sicuramente il più noto tra i due citati, contiene
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire,
per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei
relativi costi l'eventuale piano generale di sicurezza.
Nel piano generale di
sicurezza vengono invece definiti anche altri elementi come ad esempio: le
modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le
segnalazioni; le protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi
provenienti dall'ambiente esterno; i servizi igienico-assistenziali; la
viabilità principale di cantiere; gli impianti di alimentazione e reti
principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; gli
impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; le misure
generali di protezione contro il rischio di seppellimento, di annegamento e
di caduta dall'alto ed altri ancora.